Per una nuova passione politica

CRISTIANO SOCIALI

Statuto 2010

Approvato dalla IX Assemblea nazionale dei Cristiano sociali il 19 giugno 2010

ART. 1
DENOMINAZIONE
È costituito, nella forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un Movimento politico nazionale di donne e di uomini denominato “Cristiano

Sociali” con sede in Roma.
L’Associazione ha carattere democratico e volontario e non persegue fini di lucro. La sua durata è illimitata salvo decisione di scioglimento anticipato da parte dall’Assemblea dei soci.

ART. 2
SCOPI E FINALITA’
L’ Associazione si ispira al personalismo comunitario, ai principi etico politici sanciti dalla Costituzione, al patrimonio ideale e all’esperienza storica del cristianesimo sociale di cui intende far vivere i valori di libertà, di solidarietà e di uguaglianza attraverso il confronto delle idee e la promozione di processi di democrazia partecipativa nella vita sociale e politica del Paese nella costruzione dell’unità dei riformisti e nella crescita del Partito Democratico.
L’Associazione aderisce all’ International League of Religious Socialists.

ART. 3
SOCI E ADERENTI
Possono far parte dell’Associazione persone che ne condividano scopi e finalità e che si impegnino per la loro realizzazione.
L’Associazione si può articolare in Circoli locali.
L’adesione avviene attraverso la sottoscrizione della quota associativa annuale.

Possono aderire all’Associazione, a titolo collettivo, organismi che ne condividano scopi e finalità. Il Comitato Direttivo determina le modalità della loro partecipazione alla vita dell’Associazione.

ART. 4
ATTIVITA’
L’Associazione intraprende ogni iniziativa utile al raggiungimento dei suoi scopi e finalità anche in collaborazione con altre organizzazioni ed entità similari. In particolare l’Associazione

  • –  promuove attività di ricerca, di studio e di dibattito culturale, sociale e politico;
  • –  organizza iniziative e percorsi di formazione e comunicazione;
  • –  edita pubblicazioni a stampa, audiovisivi e multimediali, utilizzando anche canali e reti

    telematiche, eventualmente beneficiando dei contributi di legge.

ART. 5
ORGANI
Sono organi dell’Associazione:

  • –  l’Assemblea dei soci
  • –  il Comitato Direttivo
  • –  il Presidente
  • –  il Comitato dei Garanti
  • –  il Collegio dei Revisori dei conti

    Essi durano in carica tre anni.

     

    ART. 6
    ASSEMBLEA DEI SOCI

    L’ Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria ogni tre anni e in via straordinaria per decisione del Comitato Direttivo.
    La partecipazione dei soci all’Assemblea avviene secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.
    Compiti dell’Assemblea sono:

  • –  deliberare sugli orientamenti generali dell’Associazione e sul programma di attività ;
  • –  eleggere il Presidente;
  • –  eleggere il Comitato Direttivo;
  • –  eleggere il Comitato dei Garanti
  • –  eleggere il Collegio dei Revisori dei conti
  • –  approvare le modifiche allo Statuto
  • –  decidere lo scioglimento dell’Associazione

    L’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza più uno dei suoi componenti, presenti o rappresentati per delega.
    Delibera a maggioranza semplice salvo che per le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione che richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    ART. 7
    COMITATO DIRETTIVO

    Il Comitato Direttivo, la cui composizione è stabilita dall’Assemblea, ha il compito di:

  • –  organizzare e dirigere le attività dell’Associazione ;
  • –  stabilire la quota associativa annuale;
  • –  approvare annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
  • –  deliberare sull’ammissione dei soci;
  • –  riconoscere i circoli locali;
  • –  approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
  • –  sostituire, qualora se ne producesse la necessità, componenti del Comitato dei

    Garanti e il Collegio dei Revisori dei conti.
    Su proposta del Presidente il Comitato Direttivo:
    – nomina il Coordinatore Organizzativo;
    – nomina il Coordinatore delle Attività Culturali;
    – può assegnare altri incarichi di natura permanente o temporanea.

    Analogamente il Comitato Direttivo nomina il Tesoriere che cura la predisposizione dei bilanci annuali e sovraintende all’amministrazione dell’Associazione disponendo dei poteri di firma necessari a questo fine.
    Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può essere integrato con la cooptazione fino a 1/3 dei suoi componenti

ART. 8
PRESIDENTE
Il Presidente è il portavoce dell’Associazione, convoca e dirige le riunioni del Comitato Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare al Tesoriere.

ART. 9
COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti è l’organo di garanzia dell’Associazione ed è composto da cinque membri che scelgono tra loro un presidente. Il Comitato è abilitato a decidere su ogni controversia interna all’Associazione è può deliberare la decadenza di un socio che con il suo comportamento personale rechi danno all’integrità dell’Associazione o assuma posizioni incompatibili con gli scopi e le finalità della stessa.
I soci che non rinnovano l’adesione annuale all’Associazione decadono automaticamente dagli incarichi eventualmente ricoperti.

ART. 10
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri e ha il compito di verificare la contabilità e tutti gli atti amministrativi dell’Associazione. La presentazione dei bilanci annuali al Comitato Direttivo è corredata da un’apposita relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 11
NOME E CONTRASSEGNO
La disponibilità e l’utilizzo del nome e del contrassegno “Cristiano Sociali”, è di esclusiva pertinenza del Comitato Direttivo. Il contrassegno è così definito: “La scritta CRISTIANO SOCIALI, in carattere maiuscolo e in negativo bianco, è collocata in alto e in basso di un bordo concentrico colorato di verde; nella parte centrale, su fondo rosso, sfumato verso l’alto, è utilizzata una figura umana con braccia e gambe sdoppiate”, come da fac-simile allegato.

ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili.

NORMA TRANSITORIA

La IX Assemblea dei Cristiano Sociali tenutasi a Roma il 19 e 20 giugno 2010 resta in funzione, nella sua composizione, fino alla costituzione dell’Assemblea dei soci di cui all’ART.6 del presente Statuto

Roma, 19 giugno 2010

Informazione

Questa voce è stata pubblicata il 19 Giugno 2010 da .