Per una nuova passione politica

CRISTIANO SOCIALI

Statuto 2007

Approvato dalla VIII^ Assemblea Nazionale dei Cristiano Sociali il 17 marzo 2007

 

Art. 1

Denominazione

È costituito, nella forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un Movimento politico nazionale di donne e di uomini denominato “Cristiano Sociali” che, ai soli fini della partecipazione alla vita del Partito dei Democratici di Sinistra, pur mantenendo la propria autonomia associativa, è assimilato ad una associazione politica e culturale nazionale ai sensi dell’articolo 10(A) dell’attuale Statuto dei Democratici di Sinistra.

Il movimento è membro della International League of Religious Socialists.
Il Movimento ha carattere democratico e volontario e non ha finalità di lucro. Esso ha sede in Roma; ha durata illimitata salvo delibera di scioglimento anticipato assunta a maggioranza assoluta dei partecipanti all’Assemblea nazionale.

Art. 2

Scopi e finalità

Il Movimento si ispira al personalismo comunitario e ai principi etico politici di democrazia, solidarietà, libertà ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
Si propone di dar voce e peso politico al patrimonio di idee, sensibilità ed esperienze di cristiani, credenti di altra confessione religiosa e comunque di quanti impegnati nel sociale e ne condividono gli ideali ispiratori.

A partire dall’impegno nei Democratici di Sinistra il Movimento intende partecipare e contribuire attivamente alla costruzione e alla crescita del Partito Democratico dell’Ulivo.

Art. 3

Attività

Per raggiungere i suoi scopi, il Movimento:
Intraprende ogni utile iniziativa politica e culturale;
• promuove ricerche, dibattiti, seminari, corsi, convegni, congressi, manifestazioni ed ogni altra iniziativa culturale e politica finalizzata allo sviluppo del Movimento e alla valorizzazione della presenza di credenti nei Ds e nel Partito Democratico dell’Ulivo; • edita pubblicazione a stampa, audiovisivi e multimediali, utilizzando anche canali e reti telematiche, eventualmente anche beneficiando dei contributi previsti da leggi dello Stato o delle Regioni;
• stipula contratti e convenzioni con persone fisiche e/o giuridiche ed enti di diritto pubblico e/o privato.

Art. 4

Strutture Territoriali

Il Movimento si articola a livello nazionale, regionale e provinciale o in analogia con le federazioni dei Ds. Qualora se ne ravvisi la necessità possono essere costituite unità di base nell’ambito provinciale.
Le strutture territoriali del Movimento sono dirette dai Coordinamenti regionali e provinciali.

La composizione, la modalità di elezione, le competenze e responsabilità politiche ed organizzative dei Coordinamenti regionali e provinciali sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Coordinamento regionale sulla base di linee guida deliberate dall’Esecutivo Nazionale.

Tale regolamento è ratificato dal Consiglio Nazionale.

Art. 5

Soci

Possono aderire al Movimento le persone fisiche che condividono i principi e gli scopi di cui agli articoli 1,2 e 3 del presente Statuto.
La domanda di adesione è presentata al Coordinamento provinciale o all’ Unità di base ove esista, per essere trasmessa al Coordinamento Regionale.

Il Coordinamento Regionale dopo aver convalidato l’elenco degli iscritti ne invia copia all’Esecutivo Nazionale per l’approvazione.
Eventuali domande di adesione pervenute direttamente all’Esecutivo Nazionale vengono trasmesse al Coordinamento regionale competente.

L’iscrizione comporta l’obbligo di versare la quota associativa annuale.
Contro il rifiuto all’iscrizione si può proporre ricorso al Collegio dei Garanti. Ciascuna persona fisica, al momento in cui presenta la domanda di adesione, dichiara se intende richiedere anche l’adesione al Partito dei Democratici di Sinistra ai sensi dell’articolo 3 comma 3 dell’attuale Statuto del Partito. Il Coordinamento regionale è responsabile degli adempimenti conseguenti.

Art. 6

Aderenti

Possono aderire al Movimento organismi e associazioni che ne condividono le finalità e i programmi.
Sull’adesione decidono, a seconda degli ambiti territoriali interessati, gli organi regionali o nazionali del Movimento, i quali determinano, inoltre, le modalità della partecipazione di questi organismi e associazioni alla vita del Movimento sulla base del Regolamento di cui all’articolo 4.

Sono organi del movimento: . L’Assemblea nazionale;
. il Consiglio nazionale;
. l’Esecutivo nazionale;

Art. 7

Organi nazionali

. il Coordinatore;
. il Collegio dei garanti;
. i Revisori dei conti.
Essi durano in carica tre anni.
Negli organi collegiali è garantita una equilibrata rappresentanza di genere
Il movimento favorisce la rappresentanza delle nuove generazioni garantendone la presenza negli organi collegiali.

Art. 8

Assemblea nazionale

L’Assemblea nazionale è l’organo di massima rappresentanza politica del Movimento. Essa è composta:
. dai delegati eletti nelle assemblee regionali;
. dagli iscritti con cariche elettive nel Parlamento Europeo e Nazionale, nei Consigli regionali, provinciali e dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e delle circoscrizioni o municipi delle città metropolitane;

. dagli iscritti con incarichi di governo o che svolgano funzione di Assessore nelle Giunte regionali, provinciali e nei Comuni con oltre 15.000 abitanti;
. dagli iscritti ex parlamentari.
Qualora non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del Consiglio nazionale e dell’Esecutivo nazionale uscenti vi partecipano con diritto di parola.

Sono compiti dell’assemblea:
• definire ed aggiornare gli indirizzi politico-programmatici e le strategie del movimento;
• deliberare eventuali modifiche dello Statuto con maggioranza assoluta dei suoi componenti;
• eleggere il Coordinatore e 85 componenti del Consiglio nazionale;
• eleggere i Revisori dei conti;
• eleggere i componenti del Collegio dei Garanti.
L’assemblea si riunisce, di norma, ogni tre anni per il rinnovo degli organi nazionali e resta in carica nella sua composizione fino al termine del mandato. L’assemblea può essere convocata per ragioni straordinarie su delibera dell’Esecutivo nazionale. L’assemblea delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza di partecipanti al voto.

Art. 9

Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è l’organo di direzione del Movimento nel quadro degli indirizzi fissati dall’Assemblea nazionale.
Esso è composto:
. dal Coordinatore nazionale;

. dai Coordinatori regionali;

. da 60 membri eletti dall’Assemblea nazionale garantendo il necessario equilibrio delle rappresentanze regionali;

. da 25 membri eletti dall’Assemblea nazionale tra persone, anche non iscritte, di riconosciuto prestigio in campo sociale, culturale e politico, espressione del pensiero e della tradizione del Cristianesimo sociale;

. dagli iscritti eletti nel Parlamento Europeo e nazionale e nei Consigli regionali; . dagli iscritti con incarichi di governo;
. dai componenti il Collegio dei Garanti.

I Parlamentari, i Consiglieri regionali e gli iscritti con incarichi di governo, in caso di non rielezione o di non riconferma negli incarichi, restano comunque in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale
Spetta al Consiglio nazionale assumere ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo del Movimento nell’ambito degli indirizzi definiti dall’Assemblea nazionale. In particolare il Consiglio Nazionale:

– elegge, su proposta del Coordinatore nazionale, i componenti dell’Esecutivo Nazionale;

– elegge al proprio interno un ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale che, sentito il Coordinatore nazionale, ne convoca e ne presiede le sedute;

– promuove il coordinamento degli eletti del Movimento;
– fissa le quote associative annuali e definisce le norme del tesseramento;
– approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale;
– delibera su ogni questione non espressamente riservata all’Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno o quando ne faccia richiesta scritta l’Esecutivo Nazionale o almeno un terzo dei componenti; il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei partecipanti al voto.

Il Consiglio Nazionale resta in carica fino alla sua rielezione da parte dell’Assemblea Nazionale.

Art. 10

Esecutivo nazionale

L’Esecutivo Nazionale è l’organo di gestione ordinaria del Movimento; ne dirige l’attività nell’ambito degli indirizzi politici e delle scelte programmatiche decise dal Consiglio Nazionale; approva gli elenchi degli iscritti inviati dai coordinamenti regionali; predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.

Il numero dei suoi componenti è stabilito dal Consiglio Nazionale.
Ne fanno parte di diritto i parlamentari e i membri del governo, il Tesoriere e il Coordinatore del Collegio dei Garanti.
L’esecutivo si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno una volta al mese. Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti, a maggioranza dei partecipanti al voto.
L’Esecutivo Nazionale può procedere al commissariamento del Coordinamento regionale qualora se ne ravveda la necessità per violazione dello Statuto o manifesta inattività. Analogamente il Coordinamento regionale può procedere nei confronti del Coordinamento provinciale. Contro tali provvedimenti si può ricorrere al Collegio dei Garanti e in ultima istanza al Consiglio Nazionale.
In caso di comprovata urgenza l’Esecutivo Nazionale può adottare decisioni politiche con i poteri del Consiglio nazionale salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima seduta utile.

Art. 11

Il Coordinatore

Il Coordinatore ha la rappresentanza politica del movimento.
Egli può delegare specifiche responsabilità politiche ed organizzative ad altri membri dell’Esecutivo Nazionale.
Il Coordinatore ha la rappresentanza legale del movimento per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art.12

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall’Esecutivo Nazionale.
Il Tesoriere, disgiuntamente dal Coordinatore, ha la firma sociale per tutti gli adempimenti necessari per: l’apertura dei conti correnti bancari e postali, nonché la registrazione edizione e spedizione delle pubblicazioni di proprietà del Movimento da esso comunque curate.
Il Coordinatore può delegare, anche in via permanente al Tesoriere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
La delega del Coordinatore si intende validamente attribuita mediante scrittura privata dal medesimo sottoscritta, senza necessità di autenticazione della firma, né di registrazione del relativo atto, salvo diversa disposizione legislativa.

Art. 13

Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è l’organo di garanzia del Movimento. Esso è composto da 7 componenti eletti dall’Assemblea Nazionale fra persone di riconosciuto prestigio nella storia, nell’esperienza e nella cultura del cristianesimo sociale.
Il Collegio dei garanti elegge al proprio interno un coordinatore.

Il Collegio dei garanti tutela l’identità politico culturale del movimento con gli atti e le iniziative ritenute più opportune.
Il Collegio dei Garanti è abilitato a decidere su ogni controversia a qualsiasi livello del Movimento.

Il Collegio dei Garanti può procedere, dopo adeguata istruttoria, nei confronti di un iscritto che con il suo comportamento personale o politico rechi danno all’integrità e all’immagine del Movimento.
I provvedimenti possono essere di sospensione o di esclusione a seconda della gravità dei fatti accertati.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, con riferimento ai membri del Consiglio Nazionale non iscritti, i componenti degli organi dirigenti ad ogni livello che non rinnovano l’iscrizione al Movimento decadono automaticamente dagli incarichi ricoperti.

Art. 14

Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi ad essa collegati provvedendo a redigere una apposita relazione in occasione della presentazione dei bilanci annuali.
Il collegio è composto da tre revisori effettivi e due supplenti.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento, ai soli fini della partecipazione alla vita del Partito dei Democratici di Sinistra allo Statuto dei Democratici di Sinistra, e per tutti gli altri fini, alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia secondo la propria graduazione.

Le modifiche allo Statuto che si dovessero rendere necessarie a seguito di un nuovo Statuto dei Democratici di Sinistra, o di quello del costituendo Partito Democratico dell’Ulivo e da nuove disposizioni di legge sono demandate all’approvazione del Consiglio nazionale a maggioranza dei componenti.

I Coordinamenti regionali sostituiscono in ogni responsabilità politica ed organizzativa le Associazioni regionali costituite ai sensi dell’art. 4 dello Statuto approvato il 2 marzo 2003, che vengono sciolte entro 60 giorni dall’approvazione del presente Statuto, per decisione propria o, successivamente, del Consiglio Nazionale.

Informazione

Questa voce è stata pubblicata il 17 Marzo 2007 da .